Si sente spesso parlare di Società di Mutuo Soccorso, ma cosa sono? Come vengono costituite? Quali sono gli organi che le compongono? In questo articolo approfondiremo queste e altre domande che spesso ci si pone durante la lettura di argomenti aventi ad oggetto una Società di Mutuo Soccorso. Innanzitutto preme sottolineare che queste Società sono Associazioni nate in Italia nella seconda metà del 19° Secolo (Legge n. 3818/1886), il cui fine principale era quello di aiutare i lavoratori che essendo sottoposti costantemente ai rischi derivanti dall’attività lavorativa svolta, non avevano una difesa, una tutela nel caso in cui questi eventi si fossero effettivamente verificati.
Che cos’è una Società di Mutuo Soccorso?
Come anticipato nell’introduzione, le Società di Mutuo Soccorso, in realtà, non rivestono la forma della società, bensì quella di una Associazione o Ente senza fini di lucro, il cui oggetto sociale è basato sul principio costituzionale di sussidiarietà, assistenza, a favore dei soci, dei loro familiari conviventi. Pertanto, l’assistenza, la tutela posta in essere da una Società di Mutuo Soccorso si può palesare in specifiche situaizoni, tra le quali,
- invalidità, inabilità temporanea e permanente: nel caso in cui un lavoratore (che è anche Socio appartenente a detta Società) risultasse vittima di un infortunio sul lavoro, potrebbe ricevere l’erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie, afferenti a dette voci di danno;
- spese sanitarie: nel caso in cui il lavoratore dovesse sostenere spese per a cure o per prestazioni sanitarie, relative ad un infortunio subito durante l’attività lavorativa, lo stesso potrà ricevere, dalla Società di Mutuo Soccorso cui appartiene, l’erogazione di sussidi che lo aiutino a sostenere detti costi;
- decesso: nel caso in cui il socio lavoratore dovesse perdere la vita durante lo svolgimento delle sue mansioni lavorative, la Società di Mutuo Soccorso, cui il de cuius risultava essere iscritto, provvede ad erogare servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- condizioni economiche altamente compromesse: ai soci possono essere erogati contributi economici finalizzati al ripristino del disagio economico patito a seguito di una improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Come vengono costituite
Le Società di Mutuo Soccorso sono enti riconosciuti a livello nazionale, pertanto, ai fini della loro costituzione è richiesta la redazione di una scrittura privata da costituirsi per atto pubblico, quindi dinnanzi ad un notaio.
Organi delle Società di Mutuo Soccorso
Per far si che una Società di Mutuo Soccorso porti a compimento l’oggetto sociale indicato nel suo atto costitutivo deve possedere un Organo Direttivo capace di amministrarla, un Presidente, legale rappresentante e un Organo Assembleare. I componenti dell’Organo Direttivo sono nominati dall’Assemblea e ad essa devono rispondere. Come un qualsiasi Ente o Associazione, anche le Società di Mutuo Soccorso possono assumere personale dipendente stipendiato, così come anche i componenti dell’Organo Direttivo.
Essendo un ente non a scopo di lucro, appare superfluo dire che al suo interno possono esserci anche dei volontari, ovvero persone che svolgono determinate mansioni senza essere retribuite. Infine, per far fronte ai tutte le spese e i pagamenti relativi alla gestione, la Società di Mutuo Soccorso può avere anche entrare di natura commerciale, l’importante è che questa attività risulti secondaria rispetto a quella dichiarata come oggetto della stessa all’interno dell’atto costitutivo.
Caratteri distintivi
Il primissimo carattere che differenzia una Società di Mutuo Soccorso da una classica società per azioni, o a responsabilità limitata o ancora in accomandita semplice, è data dal fatto che la prima non ha finalità di lucro. Quindi la loro attività è incentrata sull’offrire sostegno ai soci iscritti alla stessa. Per far sì che una Società di Mutuo Soccorso possa portare a termine le attività indicate nell’atto costitutivo, i soci appartenenti alla stessa, al momento della loro iscrizione, si impegnano al versamento di un contributo annuo.
L’ammontare dei contributi annualmente versati dai singoli soci andrà a costituire il patrimonio della Società di Mutuo Soccorso, la quale li utilizzerà per sostenere i soci che dovessero trovarsi in situazione di bisogno, nei limiti del contratto da loro sottoscritto. Tali Enti, non rivestendo la forma delle classiche società, escludono, pertanto, la remunerazione annuale dei soci con il capitale della Società di Mutuo Soccorso, in quanto gli stessi non risultano azionisti da compensare, ma soci da sussidiare in presenza di bisogni opportunamente regolamentati.
Diritti e doveri dei partecipanti
I partecipanti altro non sono che i soci sottoscrittori, i quali con il versamento di un contributo annuale si assicurano prestazioni sussidiarie che la Società di Mutuo Soccorso provvede ad erogargli nel caso in cui dovessero trovarsi in situazione di bisogno. Tali aiuti vengono erogati nei limiti delle condizioni contrattuali sottoscritte dal socio. I soci possono partecipare democraticamente agli organi societari e alla loro designazione nonché alle scelte strategiche della società di mutuo soccorso a cui appartengono, mediante il voto.